Secondo le linee guida del Progetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Centro di Guida Sicura CAN-AM è in grado di soddisfare le esigenze delle aziende, in merito all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 (ex 626) che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici e/o privati.
I rischi che derivano dalla guida di un veicolo aziendale fanno parte di quelli collegati allo svolgimento della mansione lavorativa.
Il Corso proposto è specifico per ottemperare agli obblighi legislativi (Art. 15 -16 -17 -18 -19 D. Lgs 81/2008) riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di informazione, formazione teorica e formazione applicata nei riguardi di coloro che, per mansione di lavoro e/o incarico, utilizzano un veicolo aziendale.
Il Corso consta di tre moduli principali.
Durata complessiva 13 ore.
Un modulo della teoria (5 ore) che può essere organizzato nella sede dell’azienda cliente.
Due moduli di sperimentazione (8 ore) sul Santa Venera Circuito dell’Etna:
a) Guida Negativa sulle isole di lavoro per controllare il veicolo in caso di emergenza. Questa sperimentazione è sviluppata in apposite aree, definite isole di lavoro, anche sul bagnato;
b) Guida Positiva in pista per migliorare fluidità di guida, frenata, inserimento e percorrenza delle curve, e poter prevenire il verificarsi di situazioni critiche.
Costo del corso: € 900,00 + IVA Pax. Compreso open bar e il pranzo in pista.
Per un numero minimo di 15 allievi per corso.
Questa attività configurandosi come un Corso di Formazione ed Aggiornamento, se rivolto al personale interno aziendale, beneficia della deducibilità fiscale come costo di esercizio.
La didattica di questi corsi è del tutto analoga a quanto la CAN-AM SCUOLAPILOTI PISTA S. VENERA S. S. D. a r. l. ha già realizzato per le Forze dell’ordine quali:
Corpo di Polizia Provinciale di Catania, Corpo di Polizia Provinciale di Siracusa, Reparti della Polizia di Stato;
e per le aziende Sony Ericson, ST Microelectronics, Era (Vodafone Polacca), Fiat Group Automobiles, Concessionari Volvo automobili e Concessionari Volvo veicoli industriali, Toboggan Club, Italimpianti, Network Terminali Siciliani, Eismann isole.
Per ulteriori chiarimenti, preventivi ed eventuali personalizzazioni contattare:
Corrado André canam@scuolapiloti.it Tel.345.0558701
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D. Lgs. 81/2008 (ex 626) prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici e/o privati.
Art.17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili.
Tra gli obblighi non delegabili, facenti capo al Datore di Lavoro, risulta “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”.
L’articolo 28 specifica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il rischio deve essere attentamente valutato anche quando si tratta della guida di veicoli, non solo all'interno delle strutture produttive, ma anche nelle situazioni stradali di normale utilizzo, ed a maggior ragione quando l’utilizzo del veicolo è connesso alla propria mansione lavorativa.
La lettura della norma, in tal senso, risulta evidente se si tiene conto che 50.000 Km percorsi all’anno, con un veicolo aziendale a 60 km/h di media (dato statistico), corrispondono a 104 giorni/anno di 8 ore consecutive alla guida.
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
Non si può assolutamente escludere il rischio guida di un veicolo quando i lavoratori debbano utilizzare tale strumento per compiere la propria funzione aziendale. L'attività di formazione di un Corso teorico-pratico di Guida Sicura Avanzato fa parte del "grado di evoluzione della tecnica della prevenzione" essendo, appunto, un servizio in evoluzione per migliorare la formazione e l'informazione di tale particolare rischio lavorativo.
Si pone a carico del datore di lavoro e del dirigente preposto l'onere di accertarsi delle capacità di guida e della idoneità delle condizioni psico-fisiche del lavoratore per lo svolgimento sicuro dell'attività continuativa alla guida di un veicolo.
Il controllo dei requisiti della patente di guida, è certamente valido e necessario nel caso di uso saltuario del veicolo aziendale, ma tale controllo non si può ritenere valido e sufficiente nel caso di utilizzo continuativo che copra gran parte dell’orario lavorativo.
Allo stato dell’arte non esiste un organo competente che rilasci idonea documentazione delle effettive capacità di guida e di controllo del veicolo, quale strumento di lavoro, in casi di guida normale e difensiva.
Risulta chiaro, all’Art.37 l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché "ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni" (formazione dei lavoratori), mentre, all’Art.36 è prevista l'informazione dei lavoratori sul rischio cui sono sottopost. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione: su i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia.
Nei casi richiamati dai sopracitati articoli è evidente la lacuna formativa ed informativa dell'attuale insegnamento previsto dalle scuole guida, in base al quale viene rilasciata la “patente” quale documento di autorizzazione alla guida.
- Per l'impossibilità oggettiva di conoscere i rischi specifici e le disposizioni aziendali in materia, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
- Per la mancanza, nell'insegnamento di base, della sperimentazione dinamica anche in situazioni di rischio e di emergenza alla guida. (Guida Negativa e Guida Positiva).
In effetti questo tipo di didattica esula dai compiti "istituzionali" affidati dall'autorità competente alle scuole guida.
La sentenza della Corte di Cassazione n.3970 dell’aprile 1999 specifica: il rischio generico della strada può diventare "rischio specifico di lavoro, quando quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante", per il quale l'incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro. In questo caso "l'elemento aggiuntivo" è da ravvisarsi nella concentrazione e stress richiesto al lavoratore che compie la sua funzione lavorativa con la guida del veicolo, alternandola a colloqui di lavoro. In questo riferimento giurisprudenziale, è considerata e valutata la discriminante tra il normale rischio generico di guida e l'analogo rischio applicato ai lavoratori che utilizzano il veicolo nell’ambito del proprio compito di lavoro.
Quindi, sembra chiaro e delineato, che in capo al datore di lavoro esista un forte obbligo di formazione ed informazione del rischio guida, quando questo consiste nell'utilizzo del veicolo aziendale sia per mansione lavorativa, autisti professionisti, sia come mezzo strumentale, da assimilarsi ad un vero e proprio "utensile", per chi utilizza il veicolo all’interno dei compiti lavorativi da svolgere.